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Sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Il decreto è costituito dai seguenti 4 articoli:

 

  • art. 1 - Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
  • art. 2 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
  • art. 3 - Monitoraggio delle misure
  • art. 4 - Disposizioni finali.

 

In particolare, nell’articolo 1, alla lettera c) le seguenti misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto stesso:

 

c) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d).

 

DPCM del 4/3/2020 - Testo Integrale

 

Nel rammentare che le norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, di cui al D.M. 18 febbraio 1982, demandano alle Federazioni Sportive Nazionali (o alle Discipline Sportive Associate) il compito di qualificare l'attività sportiva agonistica, si rappresenta, per quanto di competenza, che sono da intendersi tesserati agonisti coloro i quali hanno prodotto, all'atto del tesseramento, previa sottoposizione agli accertamenti sanitari all'uopo previsti, il certificato di idoneità agonistica e svolgono l'attività sportiva riconosciuta come tale dalla Federazione Pugilistica Italiana (applicazione art. 2 DPCM 1° marzo 2020).

 

Tutto ciò premesso, si comunica che il CR Abruzzo-Molise sospende le manifestazioni di attività ordinaria giovanile, amatoriale e agonistica fino al 3 aprile 2020.

 

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